Tregua fiscale: tutte le sanatorie 2023 in Legge di Bilancio
Tregua fiscale: tutte le sanatorie 2023 in Legge di Bilancio
Rottamazione cartelle fino a giugno 2022, stralcio mille euro fino al 2015, ravvedimento per tasse non pagate, sconti per avvisi bonari e liti pendenti: tutte le formule di tregua fiscale in Manovra 2023.
La Legge di Bilancio 2023 contiene un lungo capitolo sulla tregua fiscale, con misure che il contribuente può usare per sanare diversi tipi di irregolarità: tasse non pagate per le quali sono arrivate le comunicazioni del Fisco, nuovi ravvedimenti su imposte non pagate ma ancora non contestate, rottamazione cartelle esattoriali, stralcio automatico per debiti fino a mille euro. Ed un’articolata casistica di agevolazioni per le liti pendenti.
Panoramica delle misure.
Imposte non pagate, con o senza avvisi bonari
Si possono pagare con sanzioni ridotte le tasse non pagate relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, che quindi risultano dalle dichiarazioni 2020, 2021 e 2022 per le quali sono arrivate le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni: si pagano interamente l’imposta dovuta e gli interessi, ma si applica una sanzione del 3%, che è quindi ridotta rispetto a quella ordinaria (il 10%).
Questo vale anche per le somme eventualmente rateizzate: si può pagare la somma residua, applicando la sanzione ridotta del 3%. Il contribuente può scegliere di pagare a rate, con un piano di pagamenti trimestrali di pari importo per cinque anni (sono 20 rate trimestrali).
Se invece il contribuente non ha pagato correttamente le tasse su una dichiarazione presentata, ma non ha ricevuto la contestazione formale, può sanare pagando imposte e interessi dovuti con una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale. Anche in questo caso è prevista la rateazione, che può essere al massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con primo pagamento il 31 marzo 2023. Questa è in pratica una forma di ravvedimento operoso con sanzioni ridotte (comma 174 della legge di Bilancio). E non riguarda solo gli ultimi tre periodi di imposta, ma anche quelli precedenti.
Ricordiamo che in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.
Irregolarità formali
C’è poi la possibilità di correggere irregolarità formali, che quindi non incidono sull’imposta dovuta: sono i casi in cui il contribuente ha commesso errori, dichiarativi o procedurali, che però come detto non comportano il pagamento di minori tasse rispetto al dovuto. In questo caso, i commi 166 e seguenti prevedono che si possa sanare la situazione pagando 200 euro per ogni periodo d’imposta a cui si riferisce l’irregolarità.
Il pagamento viene effettuato in due rate annuali di pari importo, da pagare entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Questo, solo se l’irregolarità non è stata formalmente contestata dal fisco. Non è possibile utilizzare questo strumento per far emergere attività finanziarie detenute all’estero.
Stralcio ruoli fino a mille euro
Il condono riguarda le cartelle esattoriali di importo fino a mille euro affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La somma si riferisce al debito residuo da pagare risultante al 1° gennaio 2023, anche nel caso in cui un contribuente, per esempio, abbia pagato una parte del debito originario con la rottamazione. Se il debito residuo è inferiore ai mille euro, la cartella viene automaticamente stralciata. Questo vale solo per i debiti nei confronti del Fisco e delle amministrazione centrali, e degli istituti previdenziali pubblici.
Se il debito è verso un’amministrazione locale (esempi: IMU, multe stradali) o verso un istituto previdenziale privato, lo stralcio è solo parziale: riguarda solo interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Non solo: questi enti possono decidere, entro il 31 gennaio, di non aderire a questo mini stralcio.
Lo stralcio avverrà il 31 marzo 2023 in via automatica, nel senso che il contribuente non deve presentare domanda o fare alcuna procedura: procede direttamente l’Agenzia delle Entrate.
Nuova Rottamazione
La nuova rottamazione riguarda le cartelle esattoriali di importo superiore a mille euro, se affidate all’agente della riscossione entro il 2015, e anche tutte le cartelle successive, affidate all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Quindi, la nuova rottamazione si può utilizzare per tutte le cartelle affidate entro giugno con la sola eccezione di quelle che il Fisco procederà a stralciare automaticamente, perchè ricadono nella sanatoria per debiti fino a mille euro.
Per la nuova rottamazione si paga interamente la somma originariamente dovuta ma senza interessi, sanzioni né spese di aggio.
Come per le precedenti definizioni agevolate, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) oppure a rate (con un massimo di 18 versamenti). In questo ultimo caso:
- la prima andrà pagata entro il 31 luglio 2023,
- la seconda entro il 30 novembre 2023,
- le restanti, di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a spiegare le procedure di adesione: la Manovra dispone che la pubblicazione delle istruzioni fiscali avvenga in tempi brevi, perchè il contribuente deve dare adesione entro il 30 aprile 2023.
NB: Questa rottamazione si può applicare anche alle multe per violazioni del codice della strada (si paga per intero la multa originaria, ma senza interessi e spese di aggio).
Liti pendenti
E’ possibile sanare posizioni con il Fisco a fronte delle quali c’è già un contenzioso in corso. Su questo fronte, ci sono diverse possibilità.
Se è già in corso un accertamento fiscale, quindi è arrivato l’atto di accertamento, si può chiudere la pendenza pagando, oltre al dovuto, una sanzione ridotta di un 18esimo. Questo è possibile per tutti gli accertamenti di accertamento che arrivano fino al prossimo 31 marzo 2023. Anche qui è prevista una rateazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo.
Se c’è una controversia tributaria pendente, quindi è in corso un processo tributario, si può sanare la lite in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione). Qui le somme da pagare cambiano a seconda del grado di giudizio: il 90% in primo grado, mentre nei seguenti gradi di giudizio dipende da come è andato il giudizio precedente.
- Se l’agenzia ha perso in primo grado e il processo è in secondo grado, il contribuente può chiedere di chiudere tutto pagando il 40%.
- Se l’Agenzia ha perso in secondo grado e il giudizio è in Cassazione, il contribuente può chiudere pagando il 15%. Se il processo è in cassazione e il Fisco ha perso in primo e secondo grado, si sana la pendenza pagando il 5%.
- Se nei precedenti gradi di giudizio ha vinto l’Agenzia delle entrate, il contribuente può chiudere tutto pagando interamente il tributo oggetto della contestazione, ma senza sanzioni e interessi.
Per accedere alla sanatoria liti pendenti, bisogna presentare domanda entro il 30 giugno. E’ anche possibile presentare una domanda al giudice per sospendere il processo. Depositando entro il 10 luglio 2023 copia della domanda di definizione e del primo pagamento, si ottiene l’estinzione del processo.
Per omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, dovute in caso di conciliazione giudiziale scaduti alla data di entrata in vigore della norma (quindi, il primo gennaio 2023) e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione, la procedura si perfeziona con il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua.