Buoni Benzina
Buoni benzina: regime di esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro anche per il 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o titoli equivalenti che beneficiano del regime di esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro per ciascun lavoratore. Il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Il buono benzina non è obbligatorio, si basa sulla volontà del datore di lavoro e può essere erogato ad un solo lavoratore come a tutti i lavoratori. NON viene rimborsato dallo Stato ma è deducibile dai costi aziendali.
Normativa simile a quella introdotta per il 2022, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e considerando la circolare n. 14/2022 con la quale l’Agenzia ha fornito i chiarimenti in merito al bonus 2022 si ritiene possa trovare applicazione anche per il 2023.
Pertanto:
In continuità con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile (e contributivo) nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.
Il bonus carburanti può essere riconosciuto a tutti i lavoratori o al singolo lavoratore sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l’acquisto di carburanti ed è previsto come misura “una tantum” per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023;
Per espressa previsione di legge e salvo diversa interpretazione dell’Agenzia Delle Entrate, il valore fino a 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, quindi la somma totale annua 2023 che può essere erogata con esenzione fiscale e contributiva risulterà essere corrispondente a d un totale cdi euro 558,23.
Lavoratori destinatari
Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il bonus 2023, si ritiene che possa trovare applicazione quanto già chiarito dalla stessa sul requisito soggettivo dei lavoratori con la circ. n. 27/2022; il buono può essere riconosciuto:
– a lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente;
– senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio.
La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare valida per il 2022 aveva chiarito che per fruire del beneficio i lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro privati; datori di lavoro privato che si devono intendere quei datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E e rientrano anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Così come rientrano anche gli enti pubblici economici, che non rientrando tra le amministrazioni pubbliche, sono da considerarsi nel settore privato.
Al contrario, sono escluse dal settore privato e pertanto non possono fruire del buono benzina esente i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Bonus benzina | Si | No |
Lavoratori | Lavoratori dipendenti senza alcun limite di reddito Indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro | Collaboratori coordinati e continuativi Tirocinanti Amministratori |
Datori di lavoro | Datori di lavoro privati Soggetti che non svolgono attività commerciale e lavoratori autonomi che abbiano alle loro dipendente lavoratori dipendenti Enti pubblici economici | Amministrazioni pubbliche |
Buono ad personam o in sostituzione di premi di risultato
Richiamando l’art. 51, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 258,23 al singolo lavoratore, l’Agenzia ha chiarito con riferimento alla misura 2022 (ma si ritiene confermato anche per il 2023), che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Eventuale cumulabilità
Anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.
Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 risulta fondamentale anche per quest’anno andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:
– buono benzina ex art. 1 dl 5/2023per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23.
Riportare in un’unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.
Deducibilità in capo al datore di lavoro
Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.
Principio di cassa allargata: i buoni fino al 12 gennaio 2024
I buoni sono da considerarsi, anche quest’anno, una misura eccezionale che potrà essere riconosciuta ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruito anche in un momento successivo.
Immaginando una conferma anche per il 2023 dei chiarimenti già forniti per il buono 2022, il riferimento è l’art. 51, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) con la conseguenza che l’assegnazione di beni e servizi deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Con particolare riferimento ai benefit erogati mediante voucher, e i buoni benzina sono tali, è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo