Decreto Riaperture: nuove regole per le attività economiche, certificati verdi e smart working semplificato
Al via, dal 26 aprile 2021, la riapertura nelle zone gialle dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, ed anche degli spettacoli aperti al pubblico. Previsto, inoltre, l’utilizzo delle certificazioni verdi per gli spostamenti tra Regioni e Province autonome in zona arancione o rossa. Il decreto prevede anche la proroga al 31 luglio 2021 delle disposizioni in materia di smart working semplificato.
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
Il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021:
– del conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
– delle disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; – delle disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
– delle disposizioni in materia di lavoro agile. Con la proroga dello stato d’emergenza fino a fine luglio si allunga anche il periodo in cui si applica il ricorso allo smart working con procedure semplificate. Le aziende potranno continuare a decidere unilateralmente di far lavorare il dipendente da remoto. Si consiglia sempre di stipulare l’accordo con la sola firma del datore di lavoro e con comunicazione, anche via email, al lavoratore.
La comunicazione sulla sicurezza sul lavoro è da inviare una sola volta al dipendente , la stessa è valida anche per le proroghe di s.w. Il lavoro agile o da remoto è considerato dal Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una misura da adottare in chiave anti diffusione del contagio da coronavirus.”
La comunicazione al Ministero del Lavoro, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis D.L. n. 510/1996). La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.
Altre tutele valide fino al 30 giugno
Si riepilogano di seguito le tutele in vigore fino al prossimo 30 giugno, disposte dai decreti emergenziali a favore di particolari categorie di lavoratori. Lavoratori fragili
Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) N.B. il termine ultimo del 28 febbraio 2021 è stato così prorogato dall’art. 15 del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), che ha novellato l’articolo 1, comma 481, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Lavoratori genitori di figli disabili o con DSA o BES
Fino al 30 giugno 2021 è inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età con:
– disabilità grave (articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
– disturbi specifici dell’apprendimento (legge 8 ottobre 2010, n. 170);
– bisogni educativi speciali (direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012).
Tale possibilità è concessa nei seguenti casi:
– sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; – infezione da SARS-CoV-2;
– quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
– frequenza di centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
N.B. Si fa presente che la presente disposizione non è ancora in vigore in quanto è stata inserita nel disegno di legge di conversione del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (comma 1 bis dell’articolo 2), all’esame della Camera dei deputati.
Genitori di figli disabili gravi e per BES
Sempre fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 21 ter del decreto Agosto, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Il comma 8-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, aggiunto dalle Commissione riunite della Camera dei deputati, modifica l’articolo 21-ter, comma 1, del decreto Agosto estendendo la portata della norma ai lavoratori dipendenti pubblici e alle ipotesi di figli con bisogni educativi speciali (BES).
Lavoratori genitori di figlio minore di anni 16
Infine, sempre fino al 30 giugno 2021 (articolo 2 decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, al comma 1), è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile al lavoratore dipendente genitore (il ddl di conversione sopprime il requisito della convivenza) di figlio minore di anni 16, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; – della sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio (nuova fattispecie aggiunta dal ddl di conversione);
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; – della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Riaperture
In zona gialla, a partire dal 26 aprile, sono previste le seguenti riaperture:
– attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore;
– spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
– spostamenti tra Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della certificazione verde, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa; – spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione;
Certificazioni verdi
Sul territorio nazionale saranno introdotte le cosiddette certificazioni verdi Covid-19, comprovanti:
– lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
– la guarigione dall’infezione;
– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.