Bonus giovani 2018, circolare INPS n. 40 del 02-03-2018
Il Bonus giovani 2018, agevolazione strutturale introdotta dalla Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017), consiste in uno sgravio contributivo INPS pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 3.000,00 euro annui per 36 mensilità. Sono esclusi dallo sgravio i premi INAIL. L’esonero contributivo può essere richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione di contratti a termine di giovani under 35 (34 anni e 364 giorni per l’anno 2018) e under 30 ( 29 anni e 364 giorni a partire dal 01/01/2019).
Può essere richiesto per assunzioni dal 1º gennaio 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla legge i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i rapporti dirigenziali.
Il Bonus lavoro Giovani 2018 spetta a patto che alla data di assunzione:
- il lavoratore non abbia compiuto i 35 anni di età (30 dal 01 gennaio 2019);
- il lavoratore non sia stato mai occupato a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro o presso qualsiasi altro datore di lavoronel corso dell’intera vita lavorativa;
- i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione;
- da considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
- non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;
- il datore di lavoro non abbia effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
- il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi art. 31 D. lgs 150/2015 (es. DURC regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc);
Nei casi di assunzioni di lavoratori per i quali sia stato parzialmente fruito l’esonero da parte di altri datori di lavoro il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Bonus lavoro per prosecuzione apprendistato
Il bonus spetta anche in caso di stabilizzazione a tempo indeterminato di un apprendistato (successivamente al 31/12/2017), a patto che l’apprendista non abbia più di 30 anni alla data della conversione. In questo caso l’esonero spetta per 12 mesi oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per la prosecuzione dell’apprendistato art. 47 comma 7 D. lgs. 81/2015.
Revoca del bonus e recupero del beneficio già fruito
Il bonus viene revocato se il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
Allo stesso modo il bonus giovani può essere revocato nel caso di mancato rispetto delle condizioni minime per fruire delle agevolazioni di cui all’art. 31 D. lgs 150/2015.
- DURC negativo a seguito di scoperture contributive INPS e scoperture premi assicurativi INAIL.
- regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Agevolazioni assunzioni under 35, sgravio contributivo al 100%
Le agevolazioni Assunzioni under 35 possono essere elevate al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in taluni casi. L’esonero contributivo o sgravio contributivo è pari in questo caso del 100%, ma sempre per un massimo di 3000 euro complessivi annui su base mensile per 36 mensilità. Restano inoltre esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL ed è sempre necessario il requisito anagrafico. Il bonus giovani al 100% spetta per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;
- studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Fonte: Circolare INPS numero 40 del 02-03-2018.